Quando si diventa papà, alle mille emozioni che sconvolgono un uomo si sommano anche le mille cose da fare: documenti, certificati, visite, etc.
Riuscire ad avere un po’ di tempo per fare tutto bene sarebbe il massimo.
Arriva dunque una buona notizia: dal 1 gennaio il periodo obbligatorio di astensione dal lavoro, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita di un figlio, è passato da due (fino al 31 dicembre 2017) a quattro giorni.
Sempre dal 1 gennaio, poi, il papà lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno, ma in sostituzione della madre che rinunci a un giorno di congedo obbligatorio a lei spettante.
Stiamo parlando di papà lavoratori dipendenti, per i quali il primo congedo costituisce un “obbligo” vero e proprio di astensione dal lavoro. Per quattro giorni, consecutivi o a tappe, a sua scelta, comunque nei primi cinque mesi di vita del figlio, il papà deve lasciare il lavoro, restare a casa e dedicarsi al neonato. Ottimo!
Il congedo è retribuito ed è coperto da contributi figurativi. Ottimo!
La fruizione va fatta per giornate intere di lavoro (non è possibile il frazionamento a ore) e può avvenire anche mentre il coniuge (la madre del neonato) sta fruendo del congedo di maternità (ex astensione obbligatoria). Ottimo!
Il secondo congedo – quello facoltativo, in sostituzione di un giorno di congedo di maternità del coniuge – è una nuova opportunità in vigore dal 1 gennaio 2018. Anche se, in verità, un simile congedo facoltativo, di due giorni, è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2016 (non è stato prorogato, cosa avvenuta al congedo obbligatorio, per l’anno 2017). Il nuovo congedo dà opportunità al padre, lavoratore dipendente, di fruire di un ulteriore giorno di astensione dal lavoro. A differenza del congedo obbligatorio prima visto, il quale spetta incondizionatamente, il congedo facoltativo è subordinato alla scelta del coniuge (madre del neonato), lavoratrice dipendente, di non fruire di un giorno del proprio congedo di maternità.
Chi di voi diventerà papà quest’anno?
Intanto…tanti auguri! 🙂

3 Comments
5 giorni in totale? Ma non esisteva la possibilità di congedo anche per i papà, nel caso in cui la mamma rientrasse subito al lavoro? …
Ciao Valentina, questa è un’ottima domanda. Mi devo informare, perché sinceramente non conoscevo questa possibilità. Ti so dire
L’Inps spiega così: “Ai padri lavoratori dipendenti spettano due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017 e quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre”.
Tutti i dettagli qui: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50584.